Assegni di Ricerca

Referente: Bocchi P.

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Secondo la legge 240/2010 un "assegnista" di ricerca è un dottore di ricerca o un laureato in possesso di curriculum vitae scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che viene remunerato per mezzo di "assegni di ricerca".
L'assegno di ricerca viene attribuito mediante selezione pubblica, generalmente per titoli e colloquio, e la sua durata è compresa tra 1 e 3 anni per il singolo "assegno". A ciascun soggetto si applica un limite massimo cumulativo stabilito dalla legge in 6 anni per le attività svolte in qualità di "assegnista", escludendo dal conteggio gli assegni percepiti durante lo svolgimento di un Dottorato di ricerca.
A decorrere dal 2011, agli assegnisti di ricerca si applicano le leggi fiscali relative all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, quelle previdenziali all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quelle per la maternità il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e per la malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca

 

 

Modulistica per la richiesta di attivazione e rinnovo degli Assegni:

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